pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
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ALLEGATO A
CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITà GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, secondo il quale il trattamento dei dati personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale
codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei
praticanti giornalisti, nonchè a chiunque tratti temporaneamente i
dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione
occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di
pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio
della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il
Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto
termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del
Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il
quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine
alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e
dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il
Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice
elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il
Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della
legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una
revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare
alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo
stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del
codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale
dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n.
675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITà GIORNALISTICA*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono
intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore secondo la
tavola di corrispondenza.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi
propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad
opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e
dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note la propria identità, la propria professione e le finalità
della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità
o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al
pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza
dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano
altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al
quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il
tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua
professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel
rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze,
anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale
ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialità dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi
particolari in cui è avvenuto, nonchè della qualificazione dei
protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà
di informazione nonchè alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto
conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti
che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico
della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non
fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona,
nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la
rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o
identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità
della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto
di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5
aprile 2001, n.80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base
al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla
redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della
Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità
degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione
ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto
storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società
per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana
delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal
fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia
diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti
Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere
la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e
sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei
dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h)
della legge n. 675/1996, nonchè agli artt. 6 e 7 del decreto
legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati,
società scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
|
IL RELATORE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono
intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la
legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in
considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali
trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha
esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette
finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai
sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n.
675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30
luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma
1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono
considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio
1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei
soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione
delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi
comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare
l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla
rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà
fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996,
n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità
di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata
ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale
di deontologia degli archivisti approvato nel congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonchè
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme
dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti
per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti
di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonchè gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITà DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per
il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza
propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello
ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di
trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi
ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti
agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28
luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la
consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attività di ricerca e di informazione nonchè il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perchè esclusi dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in
particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonchè i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attività.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone
decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una
informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e
l'attività svolta dall'intervistatore nonchè le finalità della
raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta
comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del
relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITà DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune
per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.
675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di
Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli
atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le
modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di
presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è
rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i
diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione è prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere
facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità
degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il
principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare
riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
anzichè ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere
i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se
gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonchè ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono
essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16
agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche
e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6,
comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6,
del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba
essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di
deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati
personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in
base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla
redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,
da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e
delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati
partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del
Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo
stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.
6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve
disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione
statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli
approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento
dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h)
della legge n. 675/1996, nonchè agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del
decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi
e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
| IL RELATORE |
IL SEGRETARIO GENERALE |
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizione della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono
intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte
dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio
della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate,
in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all'identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si
applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle
finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18
dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice
sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di
non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici
di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici
o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al
sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione
statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i
relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e
loro successive modificazioni e integrazioni, nonchè nel presente
codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di
seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione
del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un
fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilità dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego
di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle modalità
delle variabili relative ad una unità statistica e i dati
identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o
diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un
soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilità di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in
termini di probabilità di identificare l'interessato stesso
tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far
ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto
altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene
conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle
quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta
soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non
sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel
caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove
ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di
regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli
interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo
è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i
dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati
o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purchè espresso, può essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è
rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per
altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della
Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è
incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di
pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al
Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della
stessa - e purchè il trattamento non riguardi dati sensibili. In
tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un
impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento -
successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione
della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano
i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le
specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonchè le
modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute
meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a
cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di
cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da
soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla
base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinchè le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che
utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti
per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi
aventi finalità di ricerca, purchè sia garantito il rispetto
delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al
progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali contenute anche nel presente codice.
4. è vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente
i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al
perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non
eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le
finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel
rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le
sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del
presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione,
in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela
dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità
di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene
alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni
ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le
finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di
cui all'art. 6 del presente codice, nonchè ogni altro chiarimento
che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e
consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo
espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità
all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,
in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino
a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile
in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento
alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti
nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non
risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformità alle norme internazionali
comunitarie e nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai
dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla
legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non
possono essere diffusi, nè altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
degli utenti, purchè nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,
anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio
o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le
misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni
da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al
responsabile o al titolare del trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di
autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre
mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalità con le quali il titolare può assicurare la
disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per
classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è
almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al momento dell'ingresso in
servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della
struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la
custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in
essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di
locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve
avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è
cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla
esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta
dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del
bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.