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Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
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TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o
giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi
dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace
in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,
27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante
per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad
esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre eseguire" a
"destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti:
"una
ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti:
"in
busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del
periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti:
", di
riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma,
se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante
servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato
per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola
mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del
decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:
",
in
busta chiusa, del deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53,
comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di
applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le
seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. è istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di
giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti modalità di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d)
ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le
parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di
AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè della
relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72
del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai
sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e
gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di
esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario
per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia
interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati
non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30
giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro
un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata,
ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilità di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di
organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.
675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.