Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
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TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a)
riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con
le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
CAPO II
MODALITà SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati
personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal
pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati
pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a
quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico
e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè
per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il
consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali
specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed
unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento
all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più
trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e
dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di
trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice
o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno
o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai
medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso
menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo
al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente
ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee
misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati, nonchè del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di
modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di
attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o
conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al
segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni
sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con
i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e
cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III
FINALITà DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo
o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie
di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in
volta trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la
gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli
interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonchè interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonchè il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del
modello predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo
per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo
della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la
corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le
generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva
necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che
non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità
dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione
alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del
trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia
nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti
dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono
e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di
rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si
osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del
documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in
ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche
presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3
del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n.
279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in
ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e
l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli
interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette
finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi
dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura,
solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali
scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero
anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi
storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di
Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è
disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, nè per trattamenti di dati per scopi
di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le
idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e
le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati
per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che
i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma
1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette
raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e
le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di
cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad
impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi
statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di
dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo
106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal
codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non
tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4,
del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e
ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da parte di
direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le
modalità tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in
un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi
dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non è possibile informare gli
interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono
annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del
consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di
curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte
di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo,
dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo
parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine
di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la
sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di
sicurezza o salute della popolazione, nonchè in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza
ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza
sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali
che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi
dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i
ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi
previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o
di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non
consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II
ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III
DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti
eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini
di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei
diritti dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione
commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche
di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia
di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per
l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche
di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui
al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla
memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in
modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono
cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini
della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti
in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la
pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una
contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella
misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di
servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a
valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile
in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico,
di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della
prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali
attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che
accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e
senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che
compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora
di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare
comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie per
attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a
periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle
modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata
dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle
chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad
un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati
relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla
rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai
sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a
seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda
temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro
quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere
comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non
superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea,
l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a
ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di
poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il
proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa
comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a
fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da
tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei
dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate,
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms
(Multimedia Messaging Service) o
Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli
articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato
della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. è vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa
esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o
altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente
circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in
modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa
del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento
realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto
della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalita)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione di
reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di
comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli
utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e
il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici
di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per
garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in
particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità
alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al
trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o
nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII
della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla
proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e
sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il
consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler
ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste,
nonchè gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è
presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca
in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con
strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il
titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessità degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo,
ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,
il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la
procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla
normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal
procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai
sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro
tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare
entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al
ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito
di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonchè della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio
stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del
trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e
cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal
Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il
domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può
essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o
telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se
necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine
il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,
sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con
decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del
soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITà
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in
caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le
misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti
di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli
accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso
dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere
del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si
applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel
limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale
è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già
versate nella contabilità speciale, nonchè l'individuazione dei
casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal
Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero
non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di
due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità
dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e
di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità
nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.