Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 123
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
- Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2 (Finalità)
- Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
- 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più
siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai
fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 (Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 (Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi dì dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con
il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel
suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità
per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32 (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36 (Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38 (Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità
correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento
lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati
personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a
banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più
uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma
1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è
effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o
che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziart.
Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A
tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11
del presente codice.
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese
accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi
forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di
altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle
relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza
sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è
tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione
di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di
procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri
appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e
di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per
finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di
cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi
titolart.
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al
fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53
sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati
anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per
le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai
dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55 (Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di
un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 56 (Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano
anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con
l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di
polizia.
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente
codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le
finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e
in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa
del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per
quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità
relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di
altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della
verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati
per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei procedimenti
nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro
diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa
tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni
di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e
le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di
tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un
regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della
persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche
a convegni o seminart.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei
registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 (Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato
sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITà DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri
istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di
obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti
in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e
convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonchè di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della
relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di
legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste,
alla presentazione delle candidature, agli incarichi in
organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi
interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di
imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli
obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi,
regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e
alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote
d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento,
dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e
petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di
cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed
enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni
anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per
finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di
riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di
volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle
altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti
istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità
religiose.
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad
un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con
particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore
di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con
particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene,
di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela
delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e
di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che
devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la
speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione
del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui
veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a
traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
(Articoli successivi)