Stralcio della Circolare n. 09/F.P. Regione Campania
Settore Formazione Professionale
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vedi anche
COLLOQUIO
ESAMI FINALI
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Al termine del primo periodo dei corsi biennali è previsto un esame intermedio, il cui superamento è titolo di accesso al secondo periodo.
Le prove degli esami intermedi, dirette all'accertamento delle capacità professionali teoriche e pratiche acquisite dagli allievi durante lo svolgimento del primo periodo didattico, dovranno pevedere, a seconda della tipologia corsuale, un colloquio e/o una prova pratica sul programma svolto.
Detto esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione esaminatrice così costituita:
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un Rappresentante regionale, nominato dal Dirigente del Settore, in qualità di Presidente;
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due Rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio;
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un Rappresentante regionale, nominato dal Dirigente del Settore, in qualità di Segretario.
Il giudizio finale avrà carattere complessivo e sarà formulato esclusivamente con i termini "AMMESSO" o "NON AMMESSO".
Gli allievi risultati assenti giustificati alle prove d'esame intermedio potranno sostenere le stesse in altra data. Esse saranno svolte a cura del Soggetto Promotore, su parere dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
Per motivate esigenze, gli allievi che hanno superato detto esame intermedio possono essere ammessi a frequentare il secondo periodo didattico presso altro Soggetto Promotore. A tal fine, i contratti tra allievi e Soggetto Promotore dovranno essere stipulati per ogni singolo periodo.
Per i corsi propedeutici è previsto, a conclusione, un colloquio finale teso ad accertare la frequenza e il profitto degli allievi iscritti.
La Commissione per tale colloquio sarà costituita secondo le modalità previste per gli esami intermedi di cui sopra.
Agli allievi che superano detto colloquio sarà rilasciata attestazione valida per il prosieguo di conseguenza.
Le prove finali di valutazione, da effettuare dopo il completamento delle ore autorizzate, dovranno essere dirette all'accertamento delle capacità professionali, teoriche e pratiche acquisite dall'allievo durante lo svolgimento del corso, mediante un colloquio sulle materie teorico-pratiche e l'esecuzione di uno o più prove, sorteggiate alla presenza della Commissione esaminatrice,
sulla base di una terna predisposta dal Soggetto Promotore.
Gli allievi saranno ammessi alle prove finali solo se muniti di valido documento di riconoscimento ed a condizione che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore autorizzate.
I Soggetti Promotori, almeno 20 giorni prima del termine previsto del corso, dovranno inviare, al Settore Regionale Formazione Professionale e per conoscenza alla competente Amministrazione Provinciale, la richiesta di nomina della Commissione di esami, corredata dell'elenco nominativo degli allievi da
sottoporre a prova di valutazione.
La Commissione esaminatrice sarà costituita secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 845/78 nonchè dall'art. 6 della L.R. n° 19 /87, e loro successive modifiche ed integrazioni.
Tale commissione sarà integrata di volta in volta da rappresentanti di altri organismi od organizzazioni cosi come previsto dalle vigenti normative di settore e, comunque, dal docente della materia leader del corso.
Sarà ritenuta comunque valida e per tutte le tipologie corsuali, la Commissione costituita da almeno i seguenti membri:
- Presidente;
- Un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio;
- Un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro;
- Un rappresentante del Provveditorato agli Studi.
I rappresentanti ed esperti saranno designati, su richiesta del Dirigente del Settore Formazione Professionale Regionale, dai rispettivi Enti ed Organizzazioni.
Il giudizio finale espresso dalla Commissione avrà carattere complessivo e sarà formulato esclusivamente con i termini "IDONEO" o "NON IDONEO".
Ai componenti le Commissioni esaminatrici compete, a carico del Soggetto Promotore, un gettone giornaliero di presenza come previsto dalla delibera di G. R. n. 6547 dell'11/10/94 nonchè una indennità per ogni chilometro percorso, ragguagliata ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super, a titolo di rimborso delle spese di trasporto per l'uso del proprio automezzo dal
luogo di lavoro o di residenza (si considera il percorso più breve).
Agli allievi che avranno superato le prove finali verrà rilasciato l'attestato valido ai sensi dell'art. 14 della Legge 845/78, convalidato dal Settore Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 28 marzo 1987.
Il funzionario regionale incaricato dal Settore F.P. a presiedere Commissioni di esami finali dei corsi autofinanziati, ha la facoltà di ammettere agli stessi, allievi risultati assenti giustificati in precedenti sedute d'esami, purchè trattasi di stessa tipologia corsuale e non venga superato il numero massimo di 2 allievi per singola seduta.
E' comunque a discrezione del Presidente della Commissione esaminare situazioni particolari e contingenti.
Il Presidente, pertanto, vista la documentazione addotta dal Soggetto Promotore (precedente verbale d'esame da cui risulti l'allievo assente, certificazione attestante la giustificazione dell'assenza) e sentito il parere dei membri designati dall'Amministrazione provinciale competente per territorio,
procede col compilare, per l'allievo ammesso, un verbale a parte che dovrà recare le indicazioni di tutti i dati relativi al corso frequentato dall'ammesso stesso.
I rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, in sede di esami intermedi/colloquio e di esami finali, sono tenuti a presentare al Presidente della Commissione l'elenco degli allievi ammessi.
Ulteriori informazioni sul sito
http://www.provincia.napoli.it/